Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° 54 del 19/12/2012
INDICE
Art. 1 – Natura Giuridica, denominazione, sede, logo
Art. 2 – Scopo
Art. 3 – Mezzi di Funzionamento
Art. 4 – Rappresentanza degli Ospiti e dei Famigliari
Art. 5 – Organi
Art. 6 – Consiglio di Amministrazione: composizione
Art. 7 – Consiglio di Amministrazione: funzioni
Art. 8 – Presidente
Art. 9 – Vicepresidente
Art. 10 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Art. 11 – Deliberazioni
Art. 12 – Cause di decadenza
Art. 13 – Direttore
Art. 14 – Collegio Revisori Conti
Art. 15 – Albo Pubblicazioni
Art. 16 – Dotazione Organica
Art. 17 – Servizio di Tesoreria
Art. 18 – Disposizioni Finali
ART. 1
Natura giuridica, denominazione, sede, logo
La Casa di Riposo di Badia Polesine, fondata dal Sig. Francesco Miglioli, costituita in Corpo Morale con Regio Decreto 14 Aprile 1872, è un’ I.P.A.B. autonoma.
A seguito del D.P.R – 11.04.55 essa ha assunto la denominazione di “Casa di Riposo” con sede in Badia Polesine (Rovigo) Via San Nicolò, 118.
Il suo funzionamento è regolato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni.
L’I.P.A.B. ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha autonomia giuridica, statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; non ha scopo di lucro; informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del vincolo del bilancio.
L’I.P.A.B. è denominata “Casa del Sorriso di Badia Polesine”.
Il logo della Casa del Sorriso rappresenta l’Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine e il leone alato di San Marco.
ART. 2
Scopo
L’istituzione ha lo scopo di fornire, nell’ambito territoriale del Veneto, assistenza e cure ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, sia accogliendoli nella propria struttura sia fornendo loro, con la propria struttura, servizi diversi, coerenti alla specifica natura delle funzioni prestate, in armonia con le linee generali dell’assistenza pubblica.
I servizi sono erogati secondo regole eguali per tutti, senza discriminazioni di età, sesso, razza, lingua, religione, condizione sociale e opinioni politiche, anche se comunque personalizzati in considerazione delle necessità delle singole persone.
La misura delle rette da corrispondersi per i servizi erogati è determinata dal consiglio di amministrazione.
Potranno altresì essere stabilite dal consiglio di amministrazione le modalità per l’accesso gratuito, o parzialmente gratuito, ai servizi dell’Ente, da parte di quelle persone anziane autosufficienti o non autosufficienti, per le quali sia stata accertata la mancanza dei mezzi necessari alla sussistenza.
Appositi regolamenti disciplinano le norme per l’accesso ai servizi, le garanzie per il pagamento delle rette, le cause di interruzione delle prestazioni e tutte le disposizioni sul funzionamento interno dell’istituto.
ART. 3
Mezzi di funzionamento
La Casa del Sorriso di Badia Polesine trae i mezzi per il suo funzionamento:
a) da eventuali rendite patrimoniali;
b) dalle rette maturate dagli utenti che usufruiscono dei suoi servizi;
c) dalle rette assunte a carico dei Comuni oppure dagli Enti preposti all’assistenza, con i quali di volta in volta si stabiliscono apposite convenzioni;
d) dai contributi ed elargizioni di privati ed enti pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.
Il patrimonio deve essere riportato ed aggiornato nell’apposito inventario secondo quanto stabilito dall’art. 8 L.R. 43/2012.
ART. 4
Rappresentanza degli Ospiti e dei Famigliari
La Casa del Sorriso di Badia Polesine favorisce la costituzione di:
– un organismo rappresentativo dei famigliari degli ospiti, denominato “Comitato Famigliari Ospiti”;
– un organismo rappresentativo degli ospiti, denominato “Comitato Ospiti”.
Le finalità, i compiti, la costituzione e il funzionamento dei suddetti comitati sono disciplinati da appositi regolamenti adottati dall’Ente, secondo le previsioni di cui al regolamento regionale n. 03 del 10 maggio 2001.
ART. 5
Organi
Sono organi dell’Istituto:
a) di governo e d’indirizzo:
– il presidente
– il consiglio di amministrazione;
b) di gestione:
– il segretario-direttore;
c) di revisione economico finanziaria:
– il collegio dei revisori dei conti
Gli organi dell’Ente, ciascuno nell’ambito della propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell’istituto, svolgono i loro compiti nel rispetto del principio di massima collaborazione, informalità e lealtà.
ART. 6
Consiglio di Amministrazione: composizione
Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il presidente, la cui nomina spetta al Comune di Badia Polesine.
La nomina dei consiglieri è soggetta alla normativa sull’incapacità ed incompatibilità prevista dall’Art. 11 e seguenti della Legge 6972/1890.
In ogni caso l’incarico di consigliere è incompatibile con la carica di:
– sindaco, consigliere ed assessore del Comune di Badia Polesine;
– presidente, consigliere ed assessore della Provincia, della Regione e degli altri Enti Locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa della Casa del Sorriso di Badia Polesine;
– direttore generale, direttore dei servizi sociali, direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Azienda U.L.S.S. nel cui territorio ha sede l’I.P.A.B., nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali;
– dipendente di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle I.P.A.B. e dei soggetti di diritto privato, anche in applicazione della legge regionale 16 agosto 2002, n.22 e s.m.i..
Si configura ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 6972/1890, anche per chi sia dipendente dell’I.P.A.B. o di strutture, appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari, operanti nel territorio dell’Azienda U.L.S.S. di competenza.
Non possono far parte del consiglio di amministrazione persone che siano tra loro consanguinee od affini sino al quarto grado di parentela, oppure consanguinei od affini con il personale amministrativo e dirigenziale dell’Istituto, pure sino al quarto grado.
Non è ammesso il potere di revoca dei consiglieri da parte del soggetto cui spetta l’effettuazione delle nomine.
Il presidente e i consiglieri durano in carica cinque (05) anni e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
La prima riunione è convocata, entro dieci (10) giorni dalla nomina di tutti i componenti del consiglio, dal presidente uscente.
L’incarico si conclude con l’insediamento del nuovo consiglio.
La qualità di consigliere si perde per decesso, dimissioni, in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione, o per il verificarsi di una condizione di incompatibilità.
La surroga sarà disposta con provvedimento del Comune di Badia Polesine.
Il consigliere nominato, in sostituzione di altro dimessosi o decaduto, resterà in carica fino alla scadenza dell’incarico del consiglio del quale viene a far parte. In attesa delle sostituzioni, le adunanze del consiglio sono ugualmente valide, purché avvengano nelle condizioni di cui al successivo art. 11.
Al presidente e ai consiglieri di amministrazione spetta, per lo svolgimento del proprio incarico, un’indennità da determinarsi secondo la normativa vigente.
Allo scopo di garantire la regolare costituzione degli organi di amministrazione, il presidente attiva le procedure di rinnovo della cariche 90 giorni prima della scadenza.
ART. 7
Consiglio di Amministrazione: funzioni
Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificando la rispondenza dei risultati della attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
In particolare ad esso spetta:
– la definizione degli obbiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione e i corrispettivi controlli sulle medesime;
– l’adozione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dello Statuto, della dotazione organica del personale, dei vari regolamenti e le loro modifiche;
– l’adozione di ogni atto di utilizzo, valorizzazione, integrazione e trasformazione del patrimonio immobiliare dell’Ente;
– la nomina del collegio di revisori dei conti composto da tre membri (L.R. n. 45/93);
– ogni decisione circa qualsiasi reclamo presentato;
– l’autorizzazione verso le liti, i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio, nonché per le relative transazioni, ai contratti relativi al patrimonio e di qualunque altra specie, così pure l’impiego di capitali, l’accettazione o il rifiuto delle eredità, legati o donazioni, sotto l’osservanza delle leggi;
– la determinazione sulle rette di presenza ed il corrispettivo per i servizi prestati;
– l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente.
Ogni altra attività è disciplinata dal regolamento di amministrazione.
ART. 8
Presidente
Il presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti nella seduta di insediamento a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.
Il presidente assume la legale rappresentanza e sovrintende a tutte le attività dell’Ente, interpretandone le esigenze e individuandone le prospettive ai fini del suo buon funzionamento come Istituto erogatore del servizio e come Ente di rilevante interesse sociale e, pertanto, esplica le funzioni di promozione, di coordinamento e di controllo dell’attività dell’Ente stesso.
In particolare:
a) promuove e dirige l’attività del consiglio di amministrazione e garantisce l’esecuzione delle sue deliberazioni;
b) sorveglia l’attività degli organi interni e ne assicura l’efficienza, anche risolvendone gli eventuali conflitti di competenza;
c) verifica l’espletamento di tutti i servizi affinché essi corrispondano alle finalità dell’Ente sotto il profilo dell’economicità e socialità;
d) esercita le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni;
c) assume tutti i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza necessari per garantire il funzionamento dell’Ente e li sottopone alla ratifica del consiglio entro 15 giorni;
d) redige la relazione morale annuale dell’Istituto che, previa visione del consiglio di amministrazione, sarà trasmesso al Comune e pubblicato per estratto perché chiunque venga a conoscenza sulla situazione dell’Ente;
nei casi di assenza temporanea od impedimento, o in caso di dimissione o decesso, il presidente è sostituito dal vice – presidente di cui al successivo Art. 9.
ART. 9
Vicepresidente
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, nella prima seduta, a maggioranza semplice, il vice-presidente.
Egli sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, assumendone le funzioni.
ART. 10
Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Le adunanze del consiglio di amministrazione avranno luogo in via ordinaria, di norma, una volta al mese ed, in via straordinaria, quando se ne manifesti il bisogno, su invito del presidente, o a richiesta scritta di almeno tre (03) membri del consiglio.
Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore, al quale compete la redazione dei verbali delle sedute stesse, che vengono poi sottoscritti dai consiglieri.
ART. 11
Deliberazioni
Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno tre (3) membri.
Le votazioni sono sempre espresse per voto palese, salvo i casi di voto segreto, che deve avvenire quando si tratti di questioni concernenti persone, o su richiesta esplicita di almeno tre (3) membri del consiglio di amministrazione.
A parità di voti la deliberazione si intende respinta.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono proposte dal presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell’Ente e sono illustrate al consiglio dal presidente medesimo o da un consigliere da lui personalmente delegato.
Ogni consigliere ha diritto di presentare in consiglio le proposte che crede opportune, nei limiti di quanto previsto dall’art.47 del R.D. n. 99/1891.
ART. 12
Cause di decadenza
E’ vietato ai membri del consiglio, sotto pena di decadenza, di concorrere direttamente o indirettamente, o per interposte persone, a contratti di compravendita, di servizi, di somministrazioni e di appalti con l’istituto, come pure intervenire nelle deliberazioni riguardanti interessi loro propri e dei loro parenti od affini fino al quarto grado, sotto pena di nullità delle deliberazioni stesse.
Queste disposizioni sono applicabili anche agli impiegati dell’Istituto medesimo, nei limiti della compatibilità con la vigente disciplina del pubblico impiego.
ART. 13
Direttore
La gestione amministrativa della Casa del Sorriso è affidata ad un segretario-direttore.
Il direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa dell’Ente, in armonia con le vigenti disposizioni di legge e, come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno, nei limiti delle attribuzioni riservategli dal regolamento di amministrazione.
Le attività di competenza del direttore sono definite dal regolamento di amministrazione dell’Ente.
ART. 14
Collegio Revisori Conti
Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio di amministrazione dell’Ente secondo le modalità e i criteri contemplati dalla legge.
Le funzioni del suddetto collegio e le modalità di svolgimento delle stesse sono demandate al regolamento interno per il suo funzionamento.
ART. 15
Albo Pubblicazioni
L’I.P.A.B. applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge, il principio di trasparenza e pubblicità, in particolare individuando uno spazio da destinare ad albo in apposita sezione del sito internet “www.caripdelsorriso.it”.
Le modalità di funzionamento dell’albo on line sono disciplinate da apposito regolamento.
ART. 16
Dotazione Organica
La dotazione organica del personale dipendente, le modalità di assunzione e le attribuzioni dei compiti sono stabilite da appositi regolamenti interni, nel rispetto della vigente legislazione in materia.
ART. 17
Servizio di Tesoreria
Il consiglio di amministrazione nomina il tesoriere dell’Ente, le cui funzioni sono disciplinate a norma della legge 17.07.1890, n. 6972 e dal regolamento amministrativo e di contabilità 05.02.1891, n. 99.
ART. 18
Disposizioni finali
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte della Regione Veneto.
Nel giorno 8 maggio di ciascun anno nella cappella dell’ente sarà celebrata una messa in suffragio, quale atto di omaggio e di riconoscenza, in memoria del fondatore Francesco Miglioli e di tutti i benefattori dell’Ente.
